Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Natura

La sospensione cautelare dall’esercizio della professione non è una sanzione disciplinare, ma un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio di natura cautelare, volto a salvaguardare l’ordine forense e a preservarne la funzione sociale dalle menomazioni di prestigio che possano conseguire alla notizia di assoggettamento dell’avvocato a procedimento penale per fatti gravi e comportamenti costituenti reato. Ne consegue che la delibera con cui viene applicata la misura della sospensione cautelare, in quanto atto amministrativo può essere sempre riformata o ritirata in via di autotutela e, in quanto atto cautelare, è sempre revocabile o modificabile, allorché si verificano mutamenti delle circostanze o emergano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza dopo l’adozione del provvedimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 2 luglio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 22 aprile 2008, n. 33

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 22 Aprile 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 02 Luglio 2007
Giurisprudenza CNF

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