Va rigettato il ricorso avverso la decisione con cui il C.d.O. abbia respinto la domanda di iscrizione all’albo degli avvocati fondata su una interpretazione asseritamente estensiva della norma di cui all’art. 3 della l. n. 468/1999 (il quale ha sostituito l’originario art. 5 della l. n. 374/1991), che, nell’equiparare, ai fini della nomina alla funzione di giudice di pace, l’esercizio di funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio al superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, farebbe venir meno, per i laureati in giurisprudenza che abbiano svolto per un biennio la funzione di magistrato onorario, l’altrimenti indispensabile requisito dell’esame di stato, trattandosi di norma eccezionale insuscettibile di applicazione analogica. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siracusa, 10 aprile 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 32
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 22 Aprile 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 10 Aprile 2007
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