L’avvocato che, senza giustificato motivo, non compaia a ben due udienze successive e che con tale negligente condotta determini l’estinzione del relativo giudizio, tiene una condotta contraria ai doveri di diligenza e correttezza professionale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 1 aprile 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BONZO), sentenza del 22 aprile 2008, n. 31
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 22 Aprile 2008 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 01 Aprile 2004
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