Affinché il provvedimento di sospensione cautelare possa essere legittimamente emesso è necessaria la sussistenza di due presupposti: che il fatto, addebitato in un tipico provvedimento dell’Autorità giudiziaria, sia grave (indipendentemente dalla sua fondatezza, che non dev’essere valutata se non nei limiti del manifesto e dell’evidente) e che la situazione abbia creato allarme nella collettività, per la compromissione della dignità e del decoro della classe forense nel suo complesso, a causa della notizia del comportamento del professionista, così che la prosecuzione dell’attività da parte di costui non sia compatibile con quel decoro, quella dignità e pregiudichi lo svolgimento ordinato della funzione sociale dell’avvocatura. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Treviso, 24 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 257
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