Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Albo avvocati e procuratori – Domanda di iscrizione – Requisiti – Dipendente GEPI – Incompatibilità – Rigetto della domanda.

Considerata la costituzione della GEPI, secondo lo schema di una società per azioni, deve intendersi che in questo modo il legislatore abbia voluto dar vita ad un ente che non soltanto operasse con gli strumenti del diritto privato, ma che fosse anche strutturato ed organizzato secondo criteri privatistici. Deve essere pertanto rigettata la domanda d’iscrizione all’Albo degli Avvocati e Procuratori presentata dal professionista che risulti dipendente della S.p.A. Gepi, per incompatibilità con quanto previsto all’art. 3 del R. D. 27 novembre 1933, n. 1578. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 25 giugno 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. MAZZAROLLI), decisione del 10 gennaio 1989, n. 8

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 10 Gennaio 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Giugno 1987
Giurisprudenza CNF

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