Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto. (Nella specie, in considerazione dei buoni precedenti, della situazione personale e familiare e del fatto che il professionista non aveva voluto alcun acconto, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi otto a mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 22 luglio 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 08 Novembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 22 Luglio 2005
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