Norme deontologiche – Omesso svolgimento di attività – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto. (Nella specie, in considerazione dei buoni precedenti, della situazione personale e familiare e del fatto che il professionista non aveva voluto alcun acconto, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi otto a mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 22 luglio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 8 novembre 2007, n. 173

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 08 Novembre 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 22 Luglio 2005
Giurisprudenza CNF

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