Qualora un professionista abbia impugnato la delibera di sua cancellazione dall’Elenco speciale annesso all’Albo e successivamente il Consiglio dell’Ordine abbia disposto il suo passaggio dall’Elenco speciale all’Albo ordinario, viene meno l’interesse del ricorrente ad un’eventuale pronuncia di illegittimità e annullamento del primo provvedimento e deve essere conseguentemente dichiarato il non luogo a deliberare. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 22 dicembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. MAZZAROLLI), decisione del 10 gennaio 1989, n. 4
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 10 Gennaio 1989 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Dicembre 1987
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