Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti, ex art. 57 r.d. n. 37/34, a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio e non siano iscritti all’albo ma nel registro speciale dei praticanti; il loro status, infatti, si presenta preliminare a quello dell’avvocato e pertanto sono anch’essi assoggettabili alle norme deontologiche e al potere disciplinare del C.d.O. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 7 ottobre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 21 Settembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 07 Ottobre 2005
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