Procedimento disciplinare – Praticante avvocato – Responsabilità disciplinare – Assoggettabilità al potere disciplinare del C.d.O..

Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti, ex art. 57 r.d. n. 37/34, a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio e non siano iscritti all’albo ma nel registro speciale dei praticanti; il loro status, infatti, si presenta preliminare a quello dell’avvocato e pertanto sono anch’essi assoggettabili alle norme deontologiche e al potere disciplinare del C.d.O. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 7 ottobre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 21 settembre 2007, n. 115

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 21 Settembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 07 Ottobre 2005
Giurisprudenza CNF

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