Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma un incarico contro un ex cliente, di cui aveva curato gli interessi fino a pochi mesi prima, con la possibilità di utilizzare informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato. Infatti la norma che disciplina il conflitto di interessi e che fa divieto all’avvocato di prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di un altro incarico anche non professionale è volta ad assicurare che il mandato professionale possa essere svolto in assoluta libertà ed indipendenza e garantire che il rapporto fiduciario e il correlativo vincolo di riservatezza, che concerne le notizie apprese dal cliente, non possa essere incrinato da successivi incarichi professionali assunti dallo stesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 29 agosto 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 21 Settembre 2007 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 29 Agosto 2005 (censura)
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