Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Conflitto di interessi – Attività contro ex cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma un incarico contro un ex cliente, di cui aveva curato gli interessi fino a pochi mesi prima, con la possibilità di utilizzare informazioni acquisite nello svolgimento del precedente mandato. Infatti la norma che disciplina il conflitto di interessi e che fa divieto all’avvocato di prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di un altro incarico anche non professionale è volta ad assicurare che il mandato professionale possa essere svolto in assoluta libertà ed indipendenza e garantire che il rapporto fiduciario e il correlativo vincolo di riservatezza, che concerne le notizie apprese dal cliente, non possa essere incrinato da successivi incarichi professionali assunti dallo stesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 29 agosto 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 21 settembre 2007, n. 111

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 21 Settembre 2007 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 29 Agosto 2005 (censura)
Giurisprudenza CNF

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