Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che riceve somme in acconto, omette di svolgere il mandato ricevuto e trattenga per sé le somme avute in ragione e per l’espletamento del mandato stesso, omettendo altresì di informare il cliente sullo stato della causa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per dieci mesi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 19 dicembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 21 settembre 2007, n. 110

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 21 Settembre 2007 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 19 Dicembre 2005 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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