Tenuta albi – Iscrizione – Requisito della condotta specchiatissima ed illibata – Valutazione discrezionale del C.d.O. – Accertamento successivo autonomo del C.N.F. – Legittimità.

Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, necessario per l’iscrizione all’albo professionale non è di per sé da escludere per la presenza di un procedimento o di una decisione penale a carico dell’interessato, ma deve essere valutato dal C.d.O. in sede di accertamento dei requisiti e può altresì essere autonomamente accertato e valutato dal C.N.F. anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal C.d.O. a fondamento della decisione impugnata, con utilizzazione di fonti di prova sorte anche dopo la decisione del C.d.O., non ostando, peraltro, a tale valutazione la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva. In materia di accesso a particolari professioni, infatti, è costituzionalmente legittima (come affermato dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 311/1996) la previsione di requisiti attitudinali e di affidabilità per il corretto svolgimento della funzione o dell’attività, e desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale ma che configurino violazioni della disciplina positiva e delle regole deontologiche. (Nella specie è stata rigettata la richiesta di iscrizione per mancanza del requisito della condotta nei confronti del professionista che da praticante aveva svolto attività non consentita, aveva suggerito al cliente la precostituzione di prove false, aveva introdotto in carcere e poi ceduto dosi di sostanze stupefacenti e aveva intrattenuto rapporti di familiarità e di stretta amicizia con ambienti della malavita). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 19 gennaio 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 21 settembre 2007, n. 109

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 21 Settembre 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera del 19 Gennaio 2007
Giurisprudenza CNF

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