Il procedimento di archiviazione del C.d.O. è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l’iscritto contro cui si procede e il P.G. presso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 30 maggio 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 21 Settembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 30 Maggio 2006
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