Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato o lo esegua con negligenza commettendo errori per i quali non cerchi neppure di porre rimedio e non riduca le richieste di compenso in considerazione del parziale omesso svolgimento dell’attività professionale. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 2 ottobre 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 21 Settembre 2007 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 02 Ottobre 2006 (sospensione)
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