La sospensione cautelare ha natura di provvedimento precauzionale e per la sua applicazione è necessario che il C.d.O. non valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Nella specie, è stato annullato il provvedimento di sospensione cautelare in quanto si trattava dell’imputazione per un reato di modesta entità, con diffusione minima della notizia e mancava lo strepitus fori determinante il discredito per la classe professionale e l’allarme sociale connesso). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 4 ottobre 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 19 Settembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 04 Ottobre 2006 (sospensione cautelare)
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