La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. valuti la fondatezza delle imputazioni penali ma è sufficiente che il consiglio valuti la gravità delle incolpazioni e l’opportunità della sospensione, ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. E’ altresì da escludere l’eventualità che la sospensione cautelare possa applicarsi in modo automatico essendo necessaria , comunque, la valutazione del comportamento posto in essere dal professionista. (Nella specie c’erano solo vaghi indizi penali che non potevano giustificare la sospensione, non potendo configurarsi una violazione del decoro e della dignità della classe forense). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Prato, 10 gennaio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PETIZIOL, rel. BIANCHI), sentenza del 16 luglio 2007, n. 102
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 16 Luglio 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 10 Gennaio 2007 (sospensione cautelare)
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