L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo, che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Nella specie, considerando che l’appropriazione indebita costituisce una violazione del diritto di proprietà che si concretizza nell’abuso del possessore il quale dispone della cosa uti dominus, e che tale “intervenzione del possesso” si è realizzata nel momento in cui l’assegno è stato incassato dal professionista, che quale legale poteva ben detenere l’assegno del cliente per poi consegnarlo, è stata ritenuta non prescritta l’azione disciplinare aperta entro cinque anni da quando l’assegno era stato incassato dal professionista). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 novembre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 16 Luglio 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Novembre 2005
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