La specificazione dei motivi d’appello è necessaria per l’ammissibilità del ricorso e richiede l’indicazione chiara e inequivoca, anche se succinta, delle ragioni in fatto e in diritto della doglianza, tale da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum e quindi delle questioni che si intendono sottoporre al riesame. Pertanto è inammissibile l’impugnazione generica, che chieda una riforma della sentenza senza, tuttavia, indicare le ragioni per cui il C.d.O. sulla base degli atti avrebbe dovuto addivenire alla assoluzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2007, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 16 Luglio 2007 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 09 Giugno 2005 (sospensione)
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