Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, ma per il nuovo disposto dell’art. 653 c.p.p., come modificato dalla legge n. 97/2001, la sentenza penale irrevocabile di condanna, a cui è equiparata quella di patteggiamento, ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, ma tale disposizione non ha efficacia retroattiva, come disposto dalla Corte costituzionale, e pertanto non si applica alla sentenza pronunciata antecedentemente alla sua entrata in vigore. (Nella specie, comunque, la sentenza di patteggiamento era stata emessa successivamente all’entrata in vigore della legge n. 97/2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2007, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 16 Luglio 2007 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 09 Giugno 2005 (sospensione)
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