La specificità dei motivi d’appello è necessaria per l’ammissibilità del ricorso e richiede l’indicazione chiara e inequivoca, anche se succinta, delle ragioni di fatto e in diritto della doglianza, tale da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum e quindi delle questioni che si intendono sottoporre al riesame. Pertanto è inammissibile l’impugnazione generica, che chieda una riforma della sentenza senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione della decisione impugnata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 19 aprile 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BONZO), sentenza del 16 luglio 2007, n. 98
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 16 Luglio 2007 (respinge) (prescrizione)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 19 Aprile 2005
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