Il professionista dipendente per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale deve dimostrare che:
-presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato e autonomo , con specifica trattazione degli affari dell’ente;
– che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente;
-che l’ente da cui dipende sia un ente pubblico.
L’eccezione dell’iscrizione nell’elenco speciale riservata ai dipendenti degli enti pubblici è, infatti, giustificata con riferimento alle condizioni di maggiore presunta autonomia nel quale gli avvocati degli uffici legali esplicano le loro attività professionali, rispetto ai dipendenti degli enti privati. Di conseguenza, laddove non vi sia la garanzia del rapporto di pubblico impiego, ivi non può ammettersi l’iscrizione di avvocati nell’elenco speciale a nulla rilevando la funzione pubblica o privata perseguita dal datore di lavoro, o il fatto che operino in settori di interesse generale e siano soggetti a limitazioni ed eventuali controlli dell’autorità amministrativa. Irrilevante ai fini della conferma di questa impostazione è anche l’eventualità che sia stata ammessa l’iscrizione del professionista dipendente di una società per azioni interamente posseduta da un ente pubblico territoriale, dovendo in questa ipotesi considerare la natura pubblica della società, costituente una “longa manus” dello stesso ente pubblico territoriale. (Nella specie, proprio considerando l’aspetto privatistico è stato negato il diritto all’iscrizione al dipendente dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, che pur avendo funzione pubblica svolge la sua attività seguendo le regole privatistiche). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 dicembre 2005)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BIANCHI), sentenza del 16 luglio 2007, n. 97
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 16 Luglio 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Dicembre 2005
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