E’ incompatibile, e non può essere iscritto nell’elenco speciale il professionista nominato direttore amministrativo di una ASL; l’art. 3, infatti, prevede l’incompatibilità della professione forense con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello stato, delle province e dei comuni e di qualsiasi amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello stato; tale deve essere considerata la regione e gli enti da questa controllati, salva l’ipotesi che il professionista stesso sia assoggettato in via esclusiva all’ufficio legale dell’ente, che sia autonomo dagli altri uffici e che lo stesso svolga solo attività legale e non di dirigenza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 6 giugno 2006).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 16 Luglio 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 06 Giugno 2006
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