Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della pratica affidatagli. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dieci). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 19 giugno 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 16 luglio 2007, n. 90

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 16 Luglio 2007 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 19 Giugno 2006 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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