Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Omesso deposito copia della decisione impugnata – Irrilevanza.

Secondo i principi generali che sorreggono la disciplina del procedimento civile d’appello la mancata allegazione al ricorso d’appello dell’atto impugnato non integra l’improcedibilità dell’impugnazione qualora il giudice abbia comunque modo di averne conoscenza; pertanto è valido il ricorso al C.N.F. presentato omettendo di allegare la copia della decisione impugnata, ex art. 59 r.d. n. 37/34, se comunque il C.N.F. abbia avuto modo di conoscere la decisione perché inserita nel fascicolo trasmessogli dal C.d.O. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 19 giugno 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 16 luglio 2007, n. 90

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 90 del 16 Luglio 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 19 Giugno 2006
Giurisprudenza CNF

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