E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. sottoscritto dal solo difensore, sprovvisto di un mandato speciale, intendendosi per tale la procura conferita specificatamente per il grado del provvedimento, non potendo valere a tali effetti la procura rilasciata del professionista incolpato per la precedente fase davanti al C.d.O., avente, peraltro, natura amministrativa e non giurisdizionale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltagirone, 26 maggio 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 16 Luglio 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 26 Maggio 2005
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