Procedimento disciplinare – Decisione – Erronea indicazione del luogo di nascita dell’incolpato – Omessa comunicazione della riunione di due procedimenti – Irrilevanza.

Non rileva, ai fini della validità della decisione, in quanto non prevista da alcuna norma di legge l’erronea indicazione del luogo di nascita, se gli errori in questione non hanno impedito l’identificazione del professionista imputato e l’esercizio del diritto di difesa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 1 giugno 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PETIZIOL), sentenza del 16 luglio 2007, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 16 Luglio 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 01 Giugno 2006
Giurisprudenza CNF

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