La legge n. 97/2001 ha introdotto una nuova disciplina, secondo la quale in caso di pendenza del procedimento penale e del procedimento disciplinare quest’ultimo deve essere sospeso, ex art. 295 c.p.c., se la sua definizione dipenda da quella del procedimento penale e purché entrambi i procedimenti siano stati aperti per gli stessi fatti. (Nella specie il procedimento disciplinare non doveva essere sospeso perché non c’era identità di fatti e perché l’incolpato non aveva assunto la qualifica di imputato in sede penale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 1 giugno 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PETIZIOL), sentenza del 16 luglio 2007, n. 88
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 16 Luglio 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 01 Giugno 2006
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