Procedimento disciplinare – Comparizione dell’incolpato – Impedimento – Richiesta di rinvio – Certificato medico – Mancata dimostrazione dell’impedimento – Rigetto.

L’impedimento del professionista a comparire dinanzi al C.d.O. nell’ambito di un procedimento disciplinare e la conseguente richiesta di rinvio non può ritenersi sussistente qualora sia sorretto da un certificato medico che, pur attestando la presenza di una patologia, non dimostra l’assoluto impedimento del professionista a comparire. (Nella specie l’istanza di rinvio era giustificata da una certificazione medica che attestava una banale patologia, “colpo della strega”, facilmente risolubile con l’uso di normali antidolorifici e certamente non incompatibile con la partecipazione all’udienza). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 2 dicembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 4 luglio 2007, n. 85

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 04 Luglio 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 02 Dicembre 2005
Giurisprudenza CNF

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