L’avvocato che ritardi nella restituzione dei documenti al collega subentrato nella difesa e alla parte stessa pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie considerando da un lato che le condotte del professionista potevano meritare, in astratto, di essere sanzionate con maggiore severità, e dall’altro sia la dolorosa situazione personale in cui lo stesso versava che l’assoluzione su due capi di incolpazione è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta i ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 4 luglio 2007, n. 82
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 04 Luglio 2007 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Novembre 2005 (censura)
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