Procedimento disciplinare – Contestazione – Contestazione contenuta nella delibera di apertura del procedimento disciplinare – Irrilevanza di quanto contestato precedentemente.

E’ irrilevante ai fini della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato quanto contestato con la prima richiesta di chiarimenti; infatti, quello che rileva e deve essere considerato ai fini della corrispondenza contestazione e decisione è quando contestato nella delibera di apertura del procedimento stesso, posto che il procedimento si radica proprio con la delibera di apertura del procedimento disciplinare contenente la prima contestazione a cui dovrà riferirsi ogni attività difensiva. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 18 maggio 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 4 luglio 2007, n. 81

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 04 Luglio 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 18 Maggio 2006
Giurisprudenza CNF

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