Non vi è alcun vizio di costituzione dell’organo deliberante qualora alle sedute in cui sono state esposte le difese dell’interessato sia stato presente un numero di consiglieri superiore al quorum stabilito dall’art. 43 R.D. n. 37 del 1934 ed alla seduta conclusiva un numero inferiore, ancorché sufficiente, ma sempre formato da consiglieri che parteciparono alle precedenti sedute. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 22 dicembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. MAZZAROLLI), decisione del 10 gennaio 1989, n. 1
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 10 Gennaio 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Dicembre 1987
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