L’azione disciplinare ex art. 44 r.d.l. n. 1578/33, ha natura obbligatoria ed è ancorata al preciso presupposto di fatto, la sentenza penale, e non ad una generica lesione della dignità e decoro professionale. Pertanto il presupposto legittimante l’esercizio dell’azione disciplinare ex art. 44 r.d.l. n. 1578/33, è il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna che costituisce un fatto esterno alla condotta, dal compimento della quale inizia a decorrere il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 4 luglio 2007, n. 73
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 73 del 04 Luglio 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Maggio 2005
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