Norme deontologiche – Dovere di correttezza e verità – Omessa comunicazione al C.d.O. della sussistenza di una causa di incompatibilità – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che taccia la sussistenza di una causa di incompatibilità ostativa all’iscrizione all’albo per avere ricevuto una condanna alla cancellazione per bancarotta fraudolenta; è obbligo, infatti, del professionista comunicare al C.d.O. le cause ostative all’iscrizione, o le situazioni di sopravvenuta incompatibilità. (Nella specie la sanzione della cancellazione dall’albo è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per mesi dodici). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 15 giugno 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 30 maggio 2007, n. 68

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 30 Maggio 2007 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 15 Giugno 2005 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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