E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n. 37/34, perché non iscritto all’albo professionale, in quanto praticante, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione di Brescia, 26 settembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 30 maggio 2007, n. 67
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 30 Maggio 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 26 Settembre 2005
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