La sentenza penale di patteggiamento, ex art. 653 e 444 c.p.p. ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; mentre è di competenza del dell’ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 12 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LOIODICE), sentenza del 30 maggio 2007, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 30 Maggio 2007 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 12 Dicembre 2005 (sospensione)
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