Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che nominato difensore d’ufficio sia stato assente a due udienze e richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento; infatti, è dovere dell’avvocato espletare l’incarico con diligenza e collaborare con il C.d.O. per l’attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità. (Nella specie è stata inflitta la sanzione della censura). (Accoglie il ricorso avverso C.d.O. di Roma, 8 novembre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 30 Maggio 2007 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Novembre 2005
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