Il ricorso in cassazione avverso le decisioni del C.N.F. non ha effetto sospensivo dell’esecutività della stessa ma è competenza esclusiva della Suprema corte decidere sulla eventuale sospensione della loro esecutività. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., N. 51/2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 30 maggio 2007, n. 54
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 30 Maggio 2007 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 24 Novembre 2004 (sospensione)
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