Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione all’albo deve dimostrare che:
– preso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio staccato e autonomo, con specifica trattazione degli affari dell’ente;
– che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva degli affari legali dell’ente. (Nella specie è stata rigettata la richiesta di iscrizione del professionista dipendente comunale che era stato assegnato ad un ufficio legale che però non era staccato e autonomo ma era stato istituito come appendice all’ufficio del sindaco nel quale quindi risultava inserito, attraverso una modifica del regolamento comunale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 30 maggio 2007, n. 53
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 30 Maggio 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Dicembre 2005
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