E’ competenza del C.d.O. il controllo e la vigilanza sull’attività del professionista iscritto all’albo che si estrinseca in un potere costante di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione con il conseguente potere d’ufficio di cancellazione ove ne verificasse la mancanza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 30 maggio 2007, n. 53
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 53 del 30 Maggio 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Dicembre 2005
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