La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali ma è necessario che valuti e argomenti, con adeguata motivazione, la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. Deve pertanto essere annullata la decisione del C.d.O. di applicazione della sospensione cautelare motivata esclusivamente con una valutazione negativa in ordine alla sussistenza del presupposto della condotta specchiatissima ed illibata senza che sia fatto cenno alcuno ai riflessi, della condotta ascritta, sulla immagine della categoria professionale e sulla notorietà che il fatto abbia assunto nella pubblica opinione, requisiti questi che, invece, costituiscono fondamento della esigenza cautelare cui è funzionale la misura adottata. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Agrigento, 26 aprile 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 30 maggio 2007, n. 47
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 30 Maggio 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 26 Aprile 2004
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