La citazione dell’incolpato deve contenere la menzione circostanziata degli addebiti, in modo che l’incolpato possa esercitare il suo diritto, costituzionalmente garantito, alla difesa del modo più ampio e completo possibile. Deve essere pertanto dichiarata nulla la pronuncia emessa in violazione dei diritti della difesa (nella fattispecie la contestazione riguardava genericamente una presunta negligenza del professionista nel patrocinio degli interessi dei suoi assistiti nella stipula della transazione, mentre l’addebito posto a base della sanzione disciplinare inflitta aveva per oggetto l’aver consentito che i clienti, in occasione di tale transazione, accettassero dalla controparte cambiali insufficienti di bollo). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 6 luglio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caranci), decisione del 25 novembre 1988, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 25 Novembre 1988 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 06 Luglio 1987
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