Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di correttezza e colleganza – Espressioni offensive e denigratorie verso i colleghi – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, in udienza, verbalizzi l’assenza del collega rimarcandola con sarcasmo, contravvenendo alla prassi consolidata nel foro della verbalizzazione “solitaria” che consente al collega sopraggiunto di verbalizzare successivamente e rende il verbale, alla lettura finale, come scritto contestualmente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura per il professionista che, non aspettando ma verbalizzando l’assenza del collega poi giunto in ritardo, usava espressioni sarcastiche, derisorie ed offensive atte a ledere la dignità del collega di controparte). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 8 novembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PERFETTI), sentenza del 4 aprile 2007, n. 44

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 04 Aprile 2007 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 08 Novembre 2004 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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