Poiché l’istanza di ricusazione riguarda il giudice come persona fisica è inammissibile, per giurisprudenza costante del C.N.F. e della Corte suprema di cassazione, la ricusazione dell’intero collegio, anche se il professionista abbia proposto istanze separate, se pur di identico contenuto, per ciascun componente, Dal contenuto delle stesse, tutte uguali, si manifesta palese la volontà del ricorrente di ricusare non il singolo consigliere ma, di fatto, l’intero collegio giudicante quale organo unitario davanti al quale doveva essere celebrato il procedimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 21 novembre 1005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 26 marzo 2007, n. 27
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 26 Marzo 2007 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 21 Novembre 2005 (cancellazione)
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