Per valutare la fondatezza dell’addebito mosso al professionista è da applicare anche in sede disciplinare il principio di correlazione tra accusa contestata e decisione, con divieto di valorizzare elementi di accusa non contenuti nell’addebito.
Non sussiste conflitto di interessi nell’attività professionale prestata da un legale incaricato dall’amministratore di una cooperativa di agire giudizialmente contro i soci morosi per ottenere il versamento di contributi dovuti e contemporaneamente incaricato di versare tali contributi allo stesso amministratore quale titolare di un’impresa che aveva eseguito lavori in appalto per la cooperativa. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 12 ottobre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Siciliano), decisione del 25 novembre 1988, n. 61
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 25 Novembre 1988 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 12 Ottobre 1987
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