Per quanto attiene l’ultimo comma dell’art. 3 D.P.R. 1578/1933 e precisamente la limitazione posta in ordine all’attività degli avvocati e procuratori dipendenti da uffici legali di enti pubblici o comunque soggetti a tutela e vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni, la ratio non va ravvisata soltanto nell’opportunità che detti professionisti possano accaparrarsi in ragione del pubblico impiego da essi ricoperto una clientela che sarebbe destinata ai colleghi esercenti la libera professione, ma va anche ravvisata nella necessità di assicurare agli Enti che si avvalgono delle prestazioni dei professionisti medesimi, l’esclusività della loro opera intellettuale ed il pieno utilizzo della loro capacità lavorativa, posto che gli stessi vengono retribuiti in modo continuativo ed uniforme, qualunque sia l’entità delle prestazioni fornite. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pesaro, 23 ottobre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Morlino), decisione del 25 novembre 1988, n. 60
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 25 Novembre 1988 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 23 Ottobre 1987
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