Il praticante avvocato che abbia compiuto il periodo di pratica forense e abbia conseguito il certificato di compiuta pratica o abbia comunque il diritto di ottenerlo, può restare iscritto nel registro dei praticanti senza limitazioni di tempo e sino a quando non avrà superato l’esame di avvocato. L’articolo 14 , r.d. n. 37/1934, infatti, disciplina i casi nei quali può essere pronunciata la cancellazione dal registro dei praticanti e tra questi non è prevista la scadenza del sessennio di patrocinio né l’avvenuto rilascio del certificato di compiuta pratica. (Nella specie è stato accolto il ricorso e revocata la cancellazione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 13 maggio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LOIODICE), sentenza del 26 febbraio 2007, n. 7
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 26 Febbraio 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 13 Maggio 2006 (cancellazione)
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