La ratio cui è ispirata la concessione della abilitazione al patrocinio provvisorio non è quella di abilitare il praticante alla libera professione forense, attività accessibile solo a coloro che abbiano superato l’esame di avvocato, bensì quella di consentire a coloro che intendono intraprendere la professione forense il raggiungimento di una più adeguata e approfondita preparazione, e ciò entro ben precisi limiti temporali di valore e materia. Pertanto è legittima la previsione della durata di sei anni dell’abilitazione al patrocinio, che non è lasciata alla libera discrezione dell’interessato ma, come previsto dalla legge n. 242/1988, comincia inesorabilmente a decorrere dal primo giorno del secondo anno successivo all’iscrizione nel registro dei praticanti e non può essere rimessa alla scelta soggettiva dell’interessato e neppure essere da questi sospesa. Le uniche ipotesi di sospensione ammissibili sono espressamente previste dalla legge e riguardano le ipotesi di malattia o di servizio prestato a favore dello Stato in adempimento di un obbligo di legge (servizio militare) e non a seguito di una scelta discrezionale dell’interessato. (Nella specie invece è stata rigettata la richiesta del professionista che invocava la sospensione del termine per avere esercitato, per sua libera scelta, le funzioni di giudice onorario). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 17 marzo 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 26 febbraio 2007, n. 5
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 26 Febbraio 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 17 Marzo 2006
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