La sospensione cautelare dell’attività professionale costituisce provvedimento a carattere provvisorio in situazioni in cui siano in corso di accertamento fatti tali da comportare, una volta accertati, l’adozione di provvedimenti di natura disciplinare.
Ne consegue che la sospensione non è soggetta a limiti di tempo e che, una volta espletati gli accertamenti ed adottati i conseguenziali provvedimenti disciplinari, la stessa deve essere revocata in quanto la sua funzione deve ritenersi esaurita; diversamente finirebbe col tradursi da misura cautelare in vera e propria sanzione disciplinare. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Verona, 19 giugno 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Siciliani), decisione del 25 novembre 1988, n. 59
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 25 Novembre 1988 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 19 Giugno 1987
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