In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, atteso il necessario collegamento dell’art. 86 c.p.c. con le norme speciali previste dall’ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e con l’art. 60 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio davanti al CNF, ma soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisca il relativo potere, in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al CNF essendo consentito al professionista interessato non iscritto all’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale. Deve, pertanto, ritenersi che il ricorso sottoscritto dal solo interessato praticante avvocato è inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 13 novembre 2003 e 4 marzo 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 193
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 28 Dicembre 2006 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 04 Marzo 2004
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