Nel caso in cui il professionista abbia richiesto ed accettato la nomina a GOT, il breve ritardo nel rimuovere la causa di incompatibilità prevista dall’art. 42 quater dell’Ordinamento Giudiziario (nella specie 17 giorni), non può determinare la responsabilità disciplinare dell’avvocato, poichè l’incompatibilità non è assoluta (nel senso che impedisce l’iscrizione a qualsiasi Albo), ma territorialmente relativa (nel senso che impedisce l’esercizio della professione “nel circondario del Tribunale presso il quale svolgono le funzioni”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 23 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 191
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 28 Dicembre 2006 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Velletri, delibera del 23 Ottobre 2002
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