Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Albo avvocati e procuratori – Procuratore legale – Domanda di iscrizione all’Albo tenuto presso la Corte d’Appello di residenza e non presso cui è stato sostenuto l’esame di procuratore legale – Rigetto.

La legge 406/1985 nell’imporre il divieto di iscrizione in un Albo posto al di fuori del distretto presso il quale il procuratore ha sostenuto l’esame, ha voluto eliminare la migrazione di candidati nelle sedi di esame ritenute «di manica larga».
La stessa legge ha però anche imposto l’obbligo per i praticanti di sostenere l’esame di procuratore legale presso la Corte d’Appello nel cui distretto sono iscritti per la pratica e che il luogo di svolgimento della pratica deve coincidere con quello di residenza del praticante.
Per questo motivo non può accogliersi l’istanza di iscrizione all’Albo del distretto della Corte d’Appello presso cui l’istante risiede, invece di quello presso cui è stato sostenuto l’esame di procuratore. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 29 ottobre 1987).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Passino), decisione del 28 ottobre 1988, n. 58

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 28 Ottobre 1988 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 29 Ottobre 1987
Giurisprudenza CNF

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